Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di malattia? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di ricovero?
Sì. Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'INPS con le modalità previste. Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.
Con il certificato cartaceo si potevano redigere i certificati anche quando il lavoratore guarito e per dimenticanza, veniva a chiedere il certificato il giorno di rientro al lavoro. Ora, qualora si verificasse questa evenienza, il certificato online non viene accettato per incongruenza di date. Come risolvere il problema in questi casi?
Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il giorno precedente, richiedono il giorno successivo la certificazione di malattia? Attualmente il sistema non accetta certificati per il giorno precedente quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li accetta, invece, se la certificazione include anche il giorno corrente. In pratica impedisce di giustificare l'assenza per un solo giorno, in caso di richiesta il giorno successivo.
La procedura online, sulla base della normativa e della giurisprudenza vigente in materia, non permette di generare certificati privi degli elementi essenziali previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.
In primo luogo, il medico, all'atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata e non la malattia. Si ricorda in proposito che all'articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008, si intende per “certificato di malattia”: «l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».
In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).
Ho trasmesso un certificato online per un paziente, ma ho sbagliato la data di inizio della prognosi. Interpellato, l'INPS mi ha risposto che erano trascorsi due giorni dalla data di fine della prognosi e non era possibile correggere l'errore. Il paziente era andato a lavorare in questi due giorni. Come posso risolvere questo problema?
È bene precisare che la data di inizio della malattia è un dato anamnestico e spesso non coincide con la data di inizio prognosi. Quest'ultima coincide con la data di rilascio del certificato e eventualmente nei soli casi previsti retroagisce al massimo di un giorno (circolare INPS 15 luglio 1996 n. 147).